Statuti

Statuto dell’ Associazione Casa Pantrovà

Nome, sede, scopo, mezzi

  • Art. 1 Nome, sede, segretaria
  • Art. 2 Scopo
  • Art. 3 Mezzi

Appartanenza all’Associazione

  • Art. 4 Soci
  • Art. 5 Uscita volontaria ed esclusione
  • Art. 6 Responsabilità

Organisazione

  • Art. 7 Organi
  • Art. 8 L’assemblea dei soci
  • Art. 9 Presidenza e verbale
  • Art. 10 Competenze dell’assemblea dei soci
  • Art. 11 Delibere dell’assemblea
  • Art. 12 Il comitato
  • Art. 13 Obblighi del comitato
  • Art. 14 Delibere del comitato
  • Art. 15 Organo di controllo
  • Art. 16 Esercizio

Modificazione dello statuto, scioglimento

  • Art. 17 Modificazione delle statuto
  • Art. 18 Scioglimento

Entrata in vigore

  • Art. 19 Validità
  • Art. 20 Entrata in vigore

Nome, sede, scopo, mezzi

Art. 1) Nome, sede, segretaria:

Con il nome “Associazione Casa Pantrovà” viene costituita, ai sensi dell’art. 60 sgg. del Codice civile svizzero, un’associazione con sede a Carona.

Alla sua segretaria provvede l’Associazione svizzera dei musicisti, ASM/STV, Avenue du Grammont 11 bis, 1007 Losanna.

Art. 2) Scopo:

  1. Lo scopo dell’Associazione Casa Pantrovà è di coltivare il ricordo dei proprietari originari della Casa Pantrovà (Lisa Tetzner e Kurt Kläber) rispettando le loro ultime volontà, secondo cui la casa stessa va utilizzata per scopi di pubblica utilità e messa a disposizione di artisti, operatori culturali e loro istituzioni per soggiorni di lavoro.
  2. L’Associazione Casa Pantrovà viene iscritta nel Registro di commercio del Canton Ticino.

Art. 3) Mezzi:

  1. I mezzi dell’Associazione provengono:
    1. da un capitale d’avviamento di CHF 35’000.- versato da Pro Helvetia,
    2. dalla quota d’associazione annuale,
    3. dai canoni di locazione relativi alla Casa Pantrovà (conformemente all’art. 2) ed eventualmente all’autorimessa, il cui importo, così come le altre condizioni di locazione, è fissato da un regolamento, 
    4. da elargizioni di enti pubblici et istituzioni di pubblica utilità,
    5. da elargizioni di mecenati privati,
    6. dal ricavato di campagne e manifestazioni nella Casa Pantrovà o nel giardino, volte a finanziare l’attività della Casa Pantrovà,
    7. dai diritti d’autore sulle opere di Lisa Tetzner e Kurt Kläber.

Appartenenza all’Associazione

Art. 4) Soci:

  1. Soci attivi dell’Associazione possono essere persone fisiche, persone giuridiche e anche enti di diritto pubblico che si impegnano ad utilizzare la Casa Pantrovà per almeno una settimana l’anno.
  2. Soci promotori dell’Associazione possono essere persone fisiche, persone giuridiche e anche enti di diritto pubblico.
  3. Membri sostenitori dell’Associazione possono essere sia persone fisiche, sia giuridiche. A questo titolo è collegato un contributo iniziale di almeno CHF 5’000.- da devolvere all’Associazione.
  4. Sull’accoglimento di nuovi soci decide il comitato.
  5. Possone essere soci onorari dell’Associazione persone fisiche o persone giuridiche. Esse sono esentate dal versamento della quota d’associazione. Sull’accoglimento di soci onorari decide l’assemblea dei soci.

Art. 5) Uscita volontaria ed esclusione:

  1. L’uscita volontaria dall’Associazione deve essere comunicata per iscritto al comitato. Essa può avere luogo, osservando un preavviso di sei mesi, alla fine di ogni anno civile.
  2. Sull’esclusione di un socio decide l’assemblea dei soci, senza indicarne i motivi, con una maggioranza di tue terzi dei soci.
  3. I soci uscenti o esclusi non possono vantare diritti sul patrimonio associativo.

Art. 6) Responsabilità:

La responsabilità personale dei soci è esclusa. Per i debiti dell’Associazione risponde esclusivamente il patrimonio associativo.

Organizzazione

Art. 7) Organi:

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci,
  • il comitato
  • l’organo di controllo.

Art. 8) L’assemblea dei soci:

  1. L’assemblea dei soci costituisce l’organo supremo dell’Associazione e si riunisce ogniqualvolta necessario, ma con frequenza almeno annuale. Essa viene convocata, con invito scritto indicante gli argomenti all’ôrdine del giorno, almeno un mese prima delle riunione. Richieste pervenute in seguito o semplici domande vanno discusse in sede dell’assemblea dei soci; una delibera su richieste presentate in ritardo, tuttavia, è possibile solo in presenza di tutti i soci.
  2. Assemblee straordinarie dei soci vengono convocate su decisione del comitato o su richiesta di un quinto dei soci.

Art. 9) Presidenza e verbale:

L’assemblea dei soci è presieduta dal presidente o da un suo sostituto. Sulla discussione va steso un verbale.

Art. 10) Competenze dell’assemblea dei soci:

Spetta all’assemblea dei soci:

  1. eleggere il comitato e l’organo di controllo, ognuno per la durata di un triennio (cfr. art. 12 cpv 2, e art. 16 cpv 1),
  2. accettare il rapporto annuale, il conto annuale e il preventivo,
  3. fissare le quote d’associazione (cfr. art. 3 punto 2),
  4. approvare i regolamenti necessari per l’attività della Casa Pantrovà (in particolare quelli concernenti condizioni di locazione e rimborso spese per il comitato),
  5. deliberare su investimenti superiori a CHF 8’000.-,
  6. modificare lo statuto ( cfr. art. 17),
  7. l’accoglimento di soci onorari (cfr. art. 4 cpv. 4),
  8. espellere soci (cfr. art. 5 cpv. 2),
  9. sciogliere l’Associazione ( cfr. art. 18 cpv. 2).

Art. 11) Delibere dell’assemblea dei soci:

  1. I soci attivi ed i soci fondatori presenti all’assemblea costitutiva hanno diritto di voto.
  2. Le decisioni su questioni associative per cui non sia prescritta una delibera qualificata sono prese in votazione palesi, a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del presidente o del suo sostituto.
  3. Le decisioni possono essere prese per via circolare, ad eccezione della modificazione dello statuto, dell’esclusione di un soci o dello scioglimento dell’Associazione.
  4. La modificazione dello statuto o lo scioglimento dell’Associazione richiedono il quorum di due terzi dei soci. La decisione viene presa con la maggiorana di due terzi dei voti presenti. Qualora non fosse possibile prendere una decisione, deve essere convocata una nuova assemblea dei soci, in occasione della quale le decisioni vengono prese con una maggioranza semplice.

Art. 12) Il comitato:

  1. Il comitato è composto dal presidente e da due a quattro membri.
  2. Il comitato viene eletto dall’assemblea dei soci per la durata di un triennio; per il resto si costituisce da sé.
  3. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno su invito scritto del presidente o del suo sostituto, indicante gli argomenti all’ordine del giorno e corredato di eventuale documentazione.
  4. Ogni membro del comitato può chiedere la convocazione di una riunione straordinaria.
  5. Il presidente e i suoi sostituti decidano le persone autorizzate afirmare in nome dell’Associazione e la modalità di firma.

Art. 13) Obblighi del comitato:

  1. Il comitato cura gli interessi dell’Associazione, la rappresenta verso l’esterno e sbriga ogni affare non competente a un altro organo.
  2. Spetta al comitato, in particolare:
    1. convocare l’assemblea dei soci e preparare le materie in discussione,
    2. provvedere alla contabilità e stilare il preventivo per l’assemblea dei soci,
    3. organizzare in loco la supervisione della casa e del giardino, p.e. assumendo personale,
    4. provvedere alla locazione della Casa Pantrovà o vigilare sulle locazioni operate dalla segretaria. In singoli casi motivati sono possibili deroghe al relativo regolamento, ma di tali exxezioni il comitato deve rendere conto all’assemblea ordinaria dei soci,
    5. dedidere sull’accoglimento di nuovi soci,
    6. cercare ulteriori risorse per la manutenzione della Casa Pantrovà.

Art. 14) Delibere del comitato:

  1. Il comitato decide a maggioranza; i voti possono anche venire espressi per via circolare.
  2. Il verbale delle riunioni di comitato va fatto pervenire per posta elettronica ai soci dell’Associazione.
  3. Il rappresentante del comune di Carone deve esssere invitato alle riunioni del comitato in qualità di osseervatore senza diritto di voto. Egli potrà presentare domande ed esprimersi su qualsiasi argomento relativo all’ordine del giorno.

Art. 15) L’organo di controllo:

  1. L’assemblea dei soci elegge un revisore dei conti indipendente, che può anche non essere membre dell’Associazione.
  2. Il revisore esamina i conti annuali dell’Associazione e consegna all’assemblea dei soci un rapporto di revisione con la propria proposta.
  3. Il revisore dei conti deve comunicare al comitato le mancanze riscontrate.

Art. 16) Esercizio:

L’esercizio va dal 1. gennaio al 31 dicembre.

Modificazione dello statuto, scioglimento

Art. 17) Modificazione dello statuto:

La modificazione dello statuto viene decisa dall’assemblea dei soci conformemente all’art. 11 cpv. 3.

Art. 18) scioglimento:

  1. L’associazione può venire sciolta:
    1. se al suo posto viene costituita un’altra persona giuridica che assolva in gran parte lo scopo citato all’art. 2,
    2. se tale scope non può venire assolto, p.e. per mancanza dei mezzi necessari all’attività della Casa Pantrovà.
  2. Sullo scioglimento dell’Associazione decide l’assemble dei soci conformemente all’ art. 11 cpv. 3 e 4.
  3. Se allo scioglimento i conti dell’Associazione sono in attivo, l’eccedenza va ripartita fra i soci in proporzione alla loro quota d’associazione.

Entrata in vigore

Art. 19) Validità

In caso di dubbio fa fede la versione italiana dello statuto.

Art. 20) Entrata in vigore:

Questo statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci in date 5 dicembre 2004.